REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
 
           TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE CIVILE 
 
    Il GOT Dott.ssa Sara Micheletti ha  pronunciato  in  qualita'  di
giudice unico al seguente ordinanza nella causa  civile  di  I  grado
iscritta al N. 4510/2008 R.G. 
    Promossa da: 
    AL HAMZA di Ali Liaqat elettivamente domiciliato C/O STUDIO  AVV.
PATRIZIA SUSINI, VIA DE LARDAREL 8 - LIVORNO, che  lo  rappresenta  e
difende; 
    RICORRENTE 
    contro MINISTERO dello  SVILUPPO  ECONOMICO  -  TELECOMUNICAZIONI
Ispettorato  Territoriale  della  Toscana,   come   rappresentato   e
domiciliato in atti 
    RESISTENTE 
    OGGETTO:  Opposizione  a  ordinanza  ingiunzione  trattenuta   in
riserva all'udienza del 20 Maggio 2010. 
    Il Giudice, a scioglimento della riserva  assunta,  rilevato  che
nel corso del giudizio di opposizione in oggetto di cui  all'art.  23
L. 24.11.1981 n. 689 proposto avverso l'ordinanza  ingiunzione  prot.
26503 del 7.11.2008, parte ricorrente ha sollevato,  con  riferimento
agli  artt.  3,  24   e   97   della   Costituzione,   eccezione   di
incostituzionalita'   della   norma   a   fondamento   del   predetto
provvedimento amministrativo (art. 98  comma  9  D.l.vo  n.  259  del
01.08.2003, come modificato con d.l. n.262/06 convertito in legge con
L. 236/06  art.  2  comma  136  lettera  d),  eccezione  parzialmente
condivisa anche dalla difesa di parte resistente; 
    rilevato altresi' che la questione di legittimita' costituzionale
della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione
in quanto con la Legge  Finanziaria  del  2006  la  norma  originaria
stabilita nel  Codice  delle  Telecomunicazioni  del  2003  ha  visto
decuplicato l'importo della  sanzione  nella  medesima  prevista  (la
sanzione minima e' stata elevata da € 1.500,00 ad €  15.000,00  e  la
massima  da  €   115.000,00   ad   €   1.150.000,00)   senza   alcuna
differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che  con  cio'
e' stato leso - in particolare per quanto attiene al minimo  edittale
- il canone di ragionevolezza che deve guidare il  legislatore  nella
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni; 
    che pur non potendosi sindacare le scelte legislative  in  ordine
all'entita' dei minimi e dei massimi  delle  sanzioni  previste,  pur
tuttavia  va  rilevato  che  la  norma  in  questione  trova  attuale
indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale cosi'  come
rivisti nel  2006,  sia  nei  confronti  di  importanti  societa'  di
capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio  grandi  gestori
di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di
modeste imprese individuali  che  offrono  servizi  di  comunicazione
elettronica in luoghi presidiati quali negozi  o  alte  tipologie  di
esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point
ecc.); 
    che l'attuale entita'  delle  sanzioni  non  consente  a  chi  le
commmina   trattamenti   sanzionatori   diversificati    a    seconda
dell'idoneita'   organizzativa   dell'impresa   di   comprendere    e
riscontrare    le    richieste    di    comunicazione     provenienti
dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da
valutarsi anche in base alla capacita' reddituale)  dell'impresa  cui
le  sanzioni  vengono  comminate,  con  conseguente  violazione   del
principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione  della  finalita'
deterrente della norma, vuoi perche' eccessiva e sproporzionata per i
piccoli imprenditori, vuoi perche' irrisoria  ed  inadeguata  per  le
grandi societa' di telecomunicazione,